proposizioni su una possibile concezione epistemica del diritto
1.] l’anima_celeste [l’uomo in paradiso] esercita una forma
di sovranità [potere in senso giuridico] sul paradiso.
2.] questa sovranità è diretta, piena, assoluta e senza limiti.
3.] il cittadino [l’uomo in terra] deve quindi esercitare
questa stessa forma di sovranità sulla terra, derivando essa dalla sovranità
paradisiaca.
4.] la specificità della condizione terrena [differenza tra
terra e paradiso] comporta l’assoggettamento della sovranità celeste-terrena a
forme costituzionali di limiti e controlli.
5.] il potere dell’anima paradisiaca-terrena è di tipo
diretto [monocratico].
6.] la democrazia è una forma di potere indiretto, perché espressione
della mediazione tra le volontà delle anime. nel regime giuridico epistemico
[che esprime l’essenza del diritto], la democrazia dovrebbe appartenere alle
forme del controllo e delle limitazioni costituzionali al potere dell’anima.
7.] questo potere appartiene ad ogni cittadino, nel senso
che ogni cittadino è il “re” [monocrate-leviatano],
e il regime giuridico epistemico
deve consentire ad ogni cittadino/cioè a tutti i cittadini di
esercitare, simultaneamente,
il proprio potere, assoluto [celeste-terreno], sulla terra/su tutta la
terra.
il potere dell’anima sul paradiso è un potere universale,
perché esercitato su
tutto il territorio del paradiso/della parte “comune” del
paradiso. la parte comune del paradiso sono lo stato e la chiesa.