proposizioni sulla giustizia terrena
1.] si fa riferimento in questo paragrafo alla giustizia
amministrata nei tribunali dello stato.
2.] qui si espongono delle ipotesi di ricerca riguardanti il
senso e l’uso della giustizia.
3.] la giustizia rileva un “debito”, di chi viola la legge,
verso una persona o verso la società.
4.] se una persona commette un peccato, questa persona è in
debito verso dio e verso la persona che ha subito un torto.
5.] se una persona confessa il proprio peccato tramite il
sacramento della confessione, amministrato dalla chiesa cattolica, questa
persona non ha più debiti verso dio [con eventuale indulgenza plenaria].
6.] se al peccato corrisponde un reato, il confessore non può porre come condizione per la
validità della confessione, cioè come penitenza [consistente in genere in
alcune preghiere], il riparo del danno e la
sottomissione alla legge.
7.] poiché la confessione toglie il debito verso dio [questa
è la tesi, come ipotesi di ricerca, esposta in questo paragrafo], allora non può
sussistere più un debito verso gli uomini, perciò la confessione cancella il
reato anche in senso penale [come il peccato]: se un uomo non ha debiti verso dio, non può avere
debiti verso gli uomini.
8.] come il matrimonio cattolico ha effetti civili, così
quindi anche la confessione.
9.] in questo senso si comprende il vero senso della
giustizia amministrata dallo stato.
10.] essa non può mai costituire un atto di “vendetta”, o “punitivo”,
di chi subisce un torto verso chi commette il danno o reato.
11.] la vendetta acconsente all’aggressività del popolo.
12.] il riparo del danno è necessario. esso si compie senza
compromettere la condizione, anche economica, di chi ha fatto il danno o reato,
e dei suoi parenti. lo stato stesso ripara il danno.
13.] scopo esclusivo della giustizia è quello di strutturare
la persona in modo che essa non commetta più danno o reato
[cioè non costituisca un potenziale pericolo per la
società]. questa strutturazione
non avviene con la punizione o la privazione della libertà
[carcerazione], ma
con l’educazione, il condizionamento etico e la formazione.
14.] una giustizia intesa come punizione e vendetta anticipa
le condizione del giudizio universale ["occhio per occhio, dente per dente"], quindi imita dio, ma l’imitazione di dio
è all'uomo e alla società proibita.
15.] la giustizia terrena umana deve essere guidata dalla carità
in senso cristiano [“amore”][correzione e perdono].
16] altrimenti essa, come vendetta, è pratica di odio, e con
ciò costituisce una nuova forma di peccato, legittimata dalla legge.