implicazioni del paragrafo PTF629.html_[…] dal punto di vista della
teoria
del diritto e dello stato
1.] la teoria dello stato e del
diritto epistemica tiene in considerazione posizioni speculative come quelle di
piero ostellino e sergio romano, che considerano la necessità della laicità
dello stato, della sua indipendenza dalla chiesa, della libertà, ad esempio
fino a una legittimazione, in uno stato che può essere solo quello
cristiano-cattolico, di alcuni aspetti dell’aborto, che è legge dello stato, se
è scelta dalla maggioranza della popolazione, tenuto conto che il politico
cattolico non deve rifiutarsi di applicare la legge, ma, reso non colpevole da
dio, è l’unica figura di politico realmente legittimata a governare lo stato,
per cui se una legge esiste, solo il politico cattolico la può e la deve
applicare.
2.] lo stato deve provvedere alla
sicurezza del cittadino.
3.] ma lo stato discende dal
diritto, diritto che, indipendentemente dalla distinzione tra diritto naturale
e diritto positivo, e tralasciandosi qui la questione della tecnica
[giustecnicismo], la quale consegue al rapporto tra epistemismo e
neoparmenidismo [nella ricerca epistemica, il giusnaturalismo si trasforma in
giustecnicismo ad opera del giuspositivismo, essendo la tecnica la natura
secondo il concetto: mt 11, 12], il diritto non opera come scienza “ignorante”
di ciò che circonda lo stato. lo circonda la realtà dell’essere, conosciuta
dalla metafisica, la quale, attraverso la teologia, sa che l’uomo è in
pericolo, essendo sottoposto al giudizio di dio.
4.] quindi, in base alle
determinazioni di cui al paragrafo PTF629.html_[…], che non espongono il senso
della vita, ma il quadro soteriologico all’interno di cui la vita è posta, poiché
il diritto discende dall’episteme, e l’episteme studia l’Intero, ne discende
che lo stato garantisce la sicurezza dell’uomo [prima che del cittadino] anche
con riferimento all’al di là, perché mentre si crede che l’uomo è sottoposto
alla selezione naturale [così il diritto positivo, che genera la scissione tra
diritto ed economia, tra stato e mercato, scissione che è causa di insicurezza per
l’uomo: di reddito, di lavoro, di patrimonio, di serenità, di rischio], l’episteme
sa invece che non esiste la selezione naturale, ma esiste la selezione
soprannaturale, operata da dio [il cui giudizio è di adattamento o non
adattamento, etici, dell’anima, al paradiso celeste], per cui lo stato estende
il dominio della sua sovranità anche all’al di là, preparando l’uomo al
giudizio di dio.
5.] non ha senso infatti
garantire la sicurezza terrena dell’uomo, se dopo la morte l’uomo viene
condannato in eterno. il diritto non opera all’interno di un vuoto speculativo,
ma all’interno di una ragione speculativa, che dà pienezza di senso alla realtà
dell’uomo.
6.] ciò non significa non
distinguere più tra etica e diritto, tra giustizia e libertà, tra laicità e
religione, tra stato e chiesa, ciò significa che il politico e il giurista
considerano la “globalità” della condizione dell’uomo [metafisica per essenza],
essere mortale per il quale ogni scelta di vita viene sottoposta a giudizio,
per una decisione [divina: di salvezza o di condanna], che lo rigiuarderà in
eterno.
7.] quindi, ad esempio,
l’aborto
sarà eventualmente consentito, non in base a ragioni
ideologiche, ma in base
alla pressione della decisione democratica, all’ansia nella
donna, alle sue
condizioni economiche, al suo grado di maturità psichica, morale
e culturale [etica, religiosa, ideologica], e lo stato,
che non può imporsi in modo totalitario alla democrazia
[democrazia che tuttavia non corrisponde all'essenza del diritto, la
quale deve superarla storicamente], nel prendere questa decisione
sarà appoggiato [legittimato] da dio e dalla chiesa.
8.] in paragrafo successivo si
tratterà del rapporto tra alleanza biblica [vecchia e nuova] tra uomo e dio, e
patto costituzionale tra stato e chiesa, in cui il terzo termine è dio, di cui
sono rappresentanti sia i sacerdoti sia i politici. questo patto [tra tre termini:
stato, chiesa e dio] dovrebbe dare ai politici l’immunità dal giudizio di dio,
qualora essi debbano provvedere a leggi [apparentemente] contrastanti con il diritto naturale e
ecclesiale riguardante lo stato [dottrina sociale della chiesa].