considerazioni sull’articolo 1 della costituzione della repubblica
democratica italiana/proposizioni sui fondamenti dello stato
[elementi di
scienza giuridica epistemica]
1.] la prima parte dell’articolo 1 della repubblica
democratica italiana [art.1 cost.] recita: “l’Italia
è una repubblica democratica, fondata sul lavoro”. probabilmente qui il
riferimento al “lavoro” è frutto di influenze ideologiche di tipo socialista,
intendendosi per “lavoro” il lavoro della gente comune. dal punto di vista
epistemico, questo riferimento al lavoro è casuale, nel senso che non c’è nella
mente dei legislatori costituenti l’idea di cogliere, con questa espressione,
una essenza epistemica.
2.] nell’episteme, il “lavoro” è primariamente:
a.] l’atto e lo sforzo creatore di dio [rispetto all’inerzia
della necessità], che crea la creazione [= creazione];
b.] l’atto e lo sforzo di dio [rispetto all’inerzia della
necessità] che sorregge la creazione [dal baratro infernale, da cui è stata
tratta e su cui è sospesa: creatio ex-nihilo] [= sospensione e sostenimento del
creato];
c.] l’atto e lo sforzo creatore di dio [rispetto all’inerzia
della necessità] che salva, creando la nuova_creazione [processo creativo in
atto] [= salvezza].
3.] dio crea servendosi della tecnica, che è il paradiso,
cioè l’apparato tecnico ecclesiale [tempio] e statale [la “macchina” dello
stato, di cui ha parlato irti].
4.] nel processo creativo, la volontà e l’energia spirituale
di dio si innerva della tecnica e nella tecnica, incanalandosi in essa,
determinandosi così l’effetto della norma giuridica, come forma di libera volontà,
che si auto-coatta. irti, nel suo dialogo con severino sul rapporto tra diritto
e tecnica, parla delle leggi come dei “condotti” giuridici [“nomodotti”: i canali
procedurali del diritto, in cui “scorrono” le ideologie, cioè le volontà umane],
che incanalano la volontà dell’uomo. questi “canali” sono realmente le
strutture della tecnica, che innervano l’’energia creatrice [spirito] di dio.
5.] per questo motivo, lo stato si fonda su un’energia spirituale
attualmente coattata e auto-coattantesi, di dio, energia che è il “lavoro” di
dio, e dell’uomo, energia vincolata dalla leggi, a cui si riferisce
inconsciamente il riferimento al “lavoro” dell’art.1 cost.. certamente questo “lavoro”,
a cui si riferisce la costituzione italiana, non è il lavoro che fonda lo stato,
ma è quello della società civile, che fonda l’economia. tuttavia in questo
paragrafo si è voluto rilevare il rapporto tra “stato” e “lavoro”, cioè tra
tecnica e volontà creatrice di dio, tenuto conto che nell’art.1 cost. vengono
accostate le parole “repubblica”, cioè stato, e “lavoro”.
6.] nel paradiso, prima della creazione, un “diritto” è
difficile che possa esistere. il diritto dovrebbe originarsi dal rapporto tra
tecnica e sforzo di volontà, oltre che coinvolgere i tre soggetti trinitari e,
dopo la creazione dell’uomo, l’insieme degli uomini, in cui il vincolo
trinitario [concetto epistemico] consiste nel coordinamento tra le volontà, il
quale è concorde trinitariamente in stato passivo, ma è invece coattato nello
stato dello sforzo creatore, in quanto ogni singola volontà è libera, e quindi,
perché lo sforzo sia simultaneo, deve farsi coattivo.
7.] lo stato si fonda sull’etica [stato-etico in senso
epistemico]. infatti [secondo la nota epistemica all’impostazione di kelsen],
la sanzione deve poter sanzionare anche gli applicatori della sanazione
[giudici, polizia e militari], ma nel rimando infinito di tale applicazione, l’atto
iniziale non può che essere etico, cioè libero, ma condizionato. il condizionamento
primo della volontà umana sanzionatrice, che fonda lo stato, per spingere all’azione
[fondante l’ordine sociale] il coordinamento trinitario di tutte le volontà
umane, è inconscio, derivando dalla volontà creatrice di dio, e nell’essere umano
non può che consistere in un’intuizione inconscia originaria, e quindi
naturale, del giudizio universale. la percezione inconscia del rischio della
povertà, che costituisce immagine della dannazione, spinge l’uomo a costituire
lo stato per il coordinamento coattivo delle volontà umane allo scopo di
erigere l’ordine sociale e economico, e quindi il benessere, che è immagine del
paradiso e della salvezza:
a.] la coattività deriva dalla condizione attuale di dio,
che è segnata dallo sforzo creatore, base rispetto a cui la volontà umana,
originariamente inerziale, risulta sfasata, e quindi coattata alla
fasazione/imitazione trinitaria.
b.] per “trinitario” si intende non solo l’azione simultanea
tra le singole libere volontà delle tre persone trinitarie, ma anche, dopo che
l’uomo è creato, tra le persone trinitarie e le persone umane.
c.] poiché l’uomo è libero, l’unico modo di spingerlo all’azione
sacrificale per poter imitare il sacrificio di dio, è la co-azione, e questo
atto coattivo è il diritto:
c1.] il diritto è precetto come azione sacrificale
finalizzata alla determinazione del paradiso in terra.
c2.] il diritto è sanzione come azione etica dello stato finalizzata
a muovere l’azione al sacrifico attraverso la prospettazione del purgatorio
[carcere] e dell’inferno [povertà].