ipotesi di definizione e metodologia della scienza giuridica e della
scienza politica
1.] irti interpreta il rapporto
tra diritto e politica in questo modo:
a.] il diritto è solo scienza
della forma, dove le leggi sono i canali [“nomodotti”], che veicolano precetti
frutto di ideologie [il diritto come scienza della forma della norma]
b.] la politica traduce le
ideologie in contenuti normativi, cioè nei precetti [la politica come
definizione del contenuto della norma].
2.] quindi la politica svolge due
funzioni, nell’interpretazione di irti:
a.] traduce i bisogni della gente
[del popolo, dei cittadini] in contenuti normativi.
b.] media tra bisogni contrapposti
[frutto della divisione e contrapposizione sociale].
3.] secondo questa concezione, il
diritto è neutro rispetto al proprio contenuto, e per questo si ha la divisione
tra diritto positivo, la cui ultima espressione è l’ideologia della tecnica
[giustecnicismo], e diritto naturale, il cui valore è però indeterminato, per
un aspetto non analizzato da irti: la “bontà” del diritto naturale [utopistica
per il diritto positivo] è frutto di politica, o di natura e di ragione ? [se
il contenuto del diritto è dovuto all’ideologia, non ci sarebbe diritto
naturale, in cui prevale il concetto di un contenuto giuridico dovuto alla
natura/ragione, e quindi non ideologicamente umano, ma intriseco alla norma,
che quindi non sarebbe pura forma].
4.] secondo bobbio il diritto
naturale non può esistere, perché il suo contenuto sarebbe contraddittorio [chi
stabilisce, e in quale modo, secondo quale ideologia, il “diritto giusto”
?]
5.] kelsen sottolinea il momento
sanzionatorio del diritto, e svaluta il momento del precetto, perché il
precetto è il fine dell’agire del corpo sociale, e per kelsen, impregnato di
cultura liberale, l’uomo si realizza nella vita privata, e non nello stato, come
intendono invece hegel e gentile, con il concetto di stato etico.
6.] nella ricerca epistemica,
invece:
a.] il diritto è scienza
innanzitutto del contenuto [mentre la forma è accessoria, o è univocamente
legata al contenuto], per cui sono i giuristi, con l’ausilio della scienza [ad
esempio: psicologia e economia] e della filosofia, a determinare il contenuto,
necessario, del diritto, e questo riflette il diritto naturale.
b.] la politica media,
storicamente e istituzionalmente, tra diritto naturale e determinazione
positiva [storica] del diritto, secondo le esigenze della mediazione sociale e
del controllo sociale.
c.] …
c1.] mentre comunemente si pensa
che il vero diritto sia quello positivo, che solo avrebbe la forza di imporsi storicamente
nella società secondo la concreta sovranità del popolo, …
c2.] … secondo la ricerca
epistemica, invece, …
c2.1.] storicamente si è affermato
proprio il diritto naturale [tutte le norme si ispirano infatti a un’idea di
giusitzia, anche se indeterminata, diversa da nazione a nazione, e anche
contraddittoria nella storia di uno stesso stato], perché solo il diritto
naturale può essere accettato dal corpo sociale [quindi: il diritto naturale
non è ideale astratto, ma è il concreto del diritto storico, il quale è proprio
già “giusto”, e per il fatto di essere storico e frutto di mediazione politica,
non per questo esso è meno giusto].
c2.2.] esiste uno scostamento tra
diritto positivo storico e diritto naturale, il quale quindi si è affermato nel
primo limitatamente, e la storia dovrebbe sempre più identificarli e farli
convergere, cioè vedere l’affermazione storica piena del diritto naturale
secondo ragione.
7.] la determinazione c2.2.] del
punto 6.] è una ipotesi, ed è posto il problema se essa sia “scientifica”.
8.] questa sua scientificità
[della convergenza storica del diritto positivo al diritto naturale] non è solo
utopica: da essa potrebbe dipendere il senso unitario della storia, e quindi la
stessa possibilità di una filosofia della storia.