considerazioni sul rapporto tra
etica e diritto in ordine al paradosso del perdono cristiano [sacramento della
confessione],
con implicazioni sulla teoria giuridica della sanzione
1.] il sacramento della confessione è paradossale:
a.] se mi confesso, pago i debiti in purgatorio.
b.] ma [per quanto grave sia il mio peccato] se, subito dopo essermi
confessato, prendo anche l’indulgenza plenaria, non esiste più alcun debito
[qui si riconosce una forse non adeguata conoscenza del catechismo].
2.] non è possibile che, se non si hanno debiti verso il maggiore
[dio], si abbiano debiti verso il minore [gli uomini e la società].
3.] quindi, assolto ogni debito verso dio [con l’indulgenza plenaria],
l’uomo che commette un reato perseguibile dalla sanzione prevista dalla norma
giuridica, non dovrebbe essere condannato, perché, assolto ogni debito verso
dio, non si hanno più debiti verso il corpo sociale.
4.] ne consegue che la sanzione non può essere una forma di
punizione/pena.
5.] essa quindi deve essere solo fortificazione del soggetto perché non
commetta più un reato, per non risultare “pericoloso” per il corpo sociale.
6.] già si è detto che il carcere è proiezione del purgatorio. come tale
esso non deve sussistere.
7.] non hanno, quindi, validità giuridica i concetti di sanzione, pena,
punizione, repressione, carcerazione.
8.] essi devono essere sostituiti con i concetti di educazione,
correzione, fortificazione [aventi valenza non punitiva, ma terapeutica].