elenco di alcune concezioni “originali” di filosofia del diritto introdotte
dalla ricerca epistemica

elenco concezioni
 
1.] si è introdotta la teoria cibernetica del diritto e dello stato:
 
a.] [assimilandosi lo stato a un organismo vivente: ciò mi deriva dalla visione del leviatano/stato come “uomo gigante”: forse la copertina a un libro di hobbes], i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono assimilabili, rispettivamente, a cervello, sistema nervoso periferico e corpo, e sistema immunitario o azione di feedback dello stesso sistema nervoso.
b.] la struttura del diritto [precetto e sanzione] è come quella del rapporto tra sistema nervoso [pensiero] e sistema immunitario [azione di correzione per le deviazioni che “attaccano” l’organismo].
c.] [anche con riferimento al punto 8.] sottostante] il diritto pubblico [= costituzione] è il software che fa “funzionare” [un sistema operativo che fa “girare”] lo stato inteso come hardware [riferimento alla concezione di irti dello stato come “macchina delle macchine”].
 
2.] si è detto che diritto naturale e diritto positivo non sono del tutto opposti, anzi …. questo in tre modi:
 
a.] il diritto positivo è esso stesso diritto naturale, perché il diritto che si pone e si impone storicamente è sempre ispirato [nelle sue linee essenziali] a una idea di giustizia [perfino, a ciò, anche il nazismo: hitler è razzista perché crede sia “giusto” esserlo].
b.] mentre si dice in tutti i testi di diritto che il diritto naturale non ha la forza per imporsi, invece esso si impone, come diritto positivo: perché anche la giustizia deve imporsi, per arginare il male, e quindi il diritto positivo, quando si impone, lo fa come diritto naturale [“diritto del cielo incarnato in terra”].
c.] che il diritto positivo sia esso stesso diritto naturale è dimostrato dalla definizione proprio della sanzione [che è la “forza”, autoimpositiva, del diritto]: tutelare un interesse significa fare il “bene”, quindi perseguire il Bene, quindi realizzare la giustizia.
 
3.] sono stati distinti i concetti di stato e di antistato, per distinguere l’idea di giustizia “vera” da quella “capovolta”, che è appunto la presenza del “male” nel diritto [ad esempio, “la giustizia del razzismo”, che è appunto anti-giustizia]. ciò lo si è collegato al dibattito su diritto e tecnica tra severino e irti.
4.] si è quindi introdotto [collegando diritto e storia] il concetto della convergenza storica del diritto positivo verso il [pieno] diritto naturale; idea da dimostrare nella storia: il diritto deve dimostrare, storicamente, di essere “più forte” della tecnica [prevalenza della giustizia sulla prepotenza umana, pura, che solo si serve del potere della tecnica].   
5.] si è introdotta la concezione dell’“aggancio” [che dimostra la sovrapposizione, parziale, tra diritto positivo e diritto naturale]: come aristotele definisce l’uomo “animale politico”, così la ricerca epistemica ha definito l’uomo un “animale giuridico”, perché portato naturalmente [= inconsciamente] a seguire le leggi [“aggancio” tra inconscio - individuale e collettivo - e normatività]. questo nel senso che l’uomo non obbedisce alle leggi solo perché minacciato dalle sanzioni, e ciò appunto conforta il potere storico del diritto naturale [o positivo], che è esso stesso positivo [o naturale].
6.] si è introdotto il concetto della prevalenza dell’importanza del precetto [prima componente della norma giuridica] sulla sanzione [seconda componente della norma giuridica]; è stata definita la seconda in funzione del primo; e quindi è stata criticata la concezione di kelsen.  
7.] rifacendosi a questa, si è compreso che il fondamento del diritto e dello stato è l’etica, di cui il diritto è una restrizione [con eccezioni: norma fuori campo etico; etica fuori campo normativo]: infatti, come il vigile urbano può “chiudere un occhio”, così sia i cittadini, sia il giudice che il poliziotto scelgono liberamente di eseguire le leggi [e di obbedire allo stato]. questo fatto ha implicazioni su due punti: non è vero che il diritto “si impone” [quindi non esiste alcun “diritto positivo”/paradossalmente, quindi, esiste solo il diritto naturale, obbedito perché voluto e accettato, liberamente, secondo l’idea di giustizia], perché la stessa imposizione del diritto [come la sovranità] è frutto di una libera scelta [di chi subisce o di chi esegue]; e quindi, come non esiste un “potere dello stato”, non esiste allo stesso modo un “potere della tecnica” [critica del neoparmenidismo].
8.] si è introdotto il concetto di primarietà del diritto pubblico sul diritto privato [in tutti i testi si dice il contrario, privilegiandosi una concezione “liberale” del diritto; questa "avversità" verso lo stato la si è attribuita a componenti edipiche del giurista: crisi dello stato = uccisione del padre = uccisione di dio/grande stato]. infatti, non c’è diritto [anche privato, come un contratto] senza sanzione, ma l’applicazione della sanzione avviene da parte della magistratura, che è un potere pubblico [anche negli stati minimalisti liberali]; quindi il diritto privato presuppone l’esistenza dello stato, e per questo "è preceduto" dal diritto pubblico.
9.] si sono compresi i limiti della democrazia nel concetto di “sovranità reale” [riferita al potere economico e a un “diritto economico”] e quindi alla separazione moderna tra diritto e economia [critica al capitalismo].
10.] si è introdotta una nuova forma di governo, definita:
 
a.] monocrazia [= sintesi di monarchia e democrazia: come il potere delle anime beate in paradiso/sinonimo di “cristocrazia”].
b.] sofocrazia [in opposizione alla tecnocrazia, essa dà potere non alla scienza, ma alla filosofia, secondo le intenzioni del platonismo, definito come ideologia ufficiale dello stato].
c.] totalitarismo scientifico [esso “realizza il cielo in terra” – il paradiso essendo totalità psico-tecnica/come vogliono i totalitarismi storici –, ma con la considerazione che “la terra non è il cielo”/quindi accoglimento della democrazia nello "stato giusto"].
 
11.] in parallelo e in aggiunta al diritto naturale, sono stati formulati i concetti di "diritto pubblico naturale" [con l'idea di una costituzione naturale/"giusta"], con riferimento allo "stato naturale" [giusto = cristiano/anche con l'idea che anche nello stato cristiano, "perfetto", entro certe condizioni e limiti è lecito l'aborto: ad esempio, per la salute della madre, non potendo l'etica imporre il martirio]; e il concetto di economia naturale o "giusta" [essenzialmente, la cosiddetta "terza via" o "economia sociale di mercato"].
12.] si è concepito lo stato universale [come la chiesa è una sola e unitaria nel mondo, essendo cristo uno, così dovrebbe essere per il potere temporale/recupero e fondazione giuridica della concezione dantesca dello stato].