elenco di alcune
concezioni “originali” di filosofia del diritto introdotte
dalla ricerca
epistemica
elenco
concezioni
1.] si è introdotta la
teoria cibernetica del diritto e dello stato:
a.] [assimilandosi lo stato
a un organismo vivente: ciò mi deriva dalla visione del leviatano/stato come “uomo
gigante”: forse la copertina a un libro di hobbes], i poteri legislativo,
esecutivo e giudiziario sono assimilabili, rispettivamente, a cervello, sistema
nervoso periferico e corpo, e sistema immunitario o azione di feedback dello
stesso sistema nervoso.
b.] la struttura del
diritto [precetto e sanzione] è come quella del rapporto tra sistema nervoso
[pensiero] e sistema immunitario [azione di correzione per le deviazioni che “attaccano”
l’organismo].
c.] [anche con riferimento
al punto 8.] sottostante] il diritto pubblico [= costituzione] è il software
che fa “funzionare” [un sistema operativo che fa “girare”] lo stato inteso come
hardware [riferimento alla concezione di irti dello stato come “macchina delle
macchine”].
2.] si è detto che diritto
naturale e diritto positivo non sono del tutto opposti, anzi …. questo in tre
modi:
a.] il diritto
positivo è esso stesso diritto naturale, perché il diritto che si pone e si
impone storicamente è sempre ispirato [nelle sue linee essenziali] a una idea
di giustizia [perfino, a ciò, anche il nazismo: hitler è razzista perché crede
sia “giusto” esserlo].
b.] mentre si
dice in tutti i testi di diritto che il diritto naturale non ha la forza per
imporsi, invece esso si impone, come diritto positivo: perché anche la
giustizia deve imporsi, per arginare il male, e quindi il diritto positivo,
quando si impone, lo fa come diritto naturale [“diritto del cielo
incarnato in terra”].
c.] che il diritto positivo
sia esso stesso diritto naturale è dimostrato dalla definizione proprio della
sanzione [che è la “forza”, autoimpositiva, del diritto]: tutelare un interesse
significa fare il “bene”, quindi perseguire il Bene, quindi realizzare la
giustizia.
3.] sono stati distinti i
concetti di stato e di antistato, per distinguere l’idea di giustizia “vera” da
quella “capovolta”, che è appunto la presenza del “male” nel diritto [ad
esempio, “la giustizia del razzismo”, che è appunto anti-giustizia]. ciò lo si
è collegato al dibattito su diritto e tecnica tra severino e irti.
4.] si è quindi introdotto
[collegando diritto e storia] il concetto della convergenza storica del diritto
positivo verso il [pieno] diritto naturale; idea da dimostrare nella storia: il
diritto deve dimostrare, storicamente, di essere “più forte” della tecnica [prevalenza della
giustizia sulla prepotenza umana, pura, che solo si serve del potere della
tecnica].
5.] si è introdotta la
concezione dell’“aggancio” [che dimostra la
sovrapposizione, parziale, tra
diritto positivo e diritto naturale]: come aristotele definisce
l’uomo “animale
politico”, così la ricerca epistemica ha definito
l’uomo un “animale giuridico”, perché portato
naturalmente [=
inconsciamente] a seguire le leggi [“aggancio” tra
inconscio - individuale e
collettivo - e normatività]. questo nel senso che l’uomo
non obbedisce alle
leggi solo perché minacciato dalle sanzioni, e ciò
appunto conforta il potere
storico del diritto naturale [o positivo], che è esso stesso
positivo [o
naturale].
6.] si è introdotto il
concetto della prevalenza dell’importanza del precetto [prima componente della
norma giuridica] sulla sanzione [seconda componente della norma giuridica]; è
stata definita la seconda in funzione del primo; e quindi è stata criticata la
concezione di kelsen.
7.] rifacendosi a questa,
si è compreso che il fondamento del diritto e dello stato è l’etica, di cui il
diritto è una restrizione [con eccezioni: norma fuori campo etico; etica fuori
campo normativo]: infatti, come il vigile urbano può “chiudere un occhio”, così
sia i cittadini, sia il giudice che il poliziotto scelgono liberamente di
eseguire le leggi [e di obbedire allo stato]. questo fatto ha implicazioni su
due punti: non è vero che il diritto “si impone” [quindi non esiste alcun “diritto
positivo”/paradossalmente, quindi, esiste solo il diritto naturale, obbedito perché
voluto e accettato, liberamente, secondo l’idea di giustizia], perché la stessa
imposizione del diritto [come la sovranità] è frutto di una libera scelta [di
chi subisce o di chi esegue]; e quindi, come non esiste un “potere dello stato”,
non esiste allo stesso modo un “potere della tecnica” [critica del
neoparmenidismo].
8.] si è introdotto il
concetto di primarietà del diritto pubblico sul diritto privato [in tutti i
testi si dice il contrario, privilegiandosi una concezione “liberale” del
diritto; questa "avversità" verso lo stato la si è attribuita a componenti
edipiche del giurista: crisi dello stato = uccisione del padre = uccisione di
dio/grande stato]. infatti, non c’è diritto [anche privato, come un contratto] senza
sanzione, ma l’applicazione della sanzione avviene da parte della magistratura,
che è un potere pubblico [anche negli stati minimalisti liberali]; quindi il
diritto privato presuppone l’esistenza dello stato, e per questo "è preceduto" dal diritto pubblico.
9.] si sono compresi i
limiti della democrazia nel concetto di “sovranità reale” [riferita al potere economico
e a un “diritto economico”] e quindi alla separazione moderna tra diritto e
economia [critica al capitalismo].
10.] si è introdotta una
nuova forma di governo, definita:
a.] monocrazia [= sintesi
di monarchia e democrazia: come il potere delle anime beate in paradiso/sinonimo
di “cristocrazia”].
b.] sofocrazia [in
opposizione alla tecnocrazia, essa dà potere non alla scienza, ma alla
filosofia, secondo le intenzioni del platonismo, definito come ideologia
ufficiale dello stato].
c.] totalitarismo scientifico
[esso “realizza il cielo in terra” – il paradiso
essendo totalità psico-tecnica/come vogliono i totalitarismi
storici
–, ma con la considerazione che “la terra non è il
cielo”/quindi accoglimento della democrazia nello "stato giusto"].
11.] in parallelo e in aggiunta al
diritto naturale, sono stati formulati i concetti di "diritto pubblico
naturale" [con l'idea di una costituzione naturale/"giusta"], con
riferimento allo "stato naturale" [giusto = cristiano/anche con l'idea
che anche nello stato cristiano, "perfetto", entro certe condizioni e
limiti è lecito l'aborto: ad esempio, per la salute della madre,
non potendo l'etica imporre il martirio]; e il concetto di economia
naturale o "giusta" [essenzialmente, la cosiddetta "terza via" o
"economia sociale di mercato"].
12.] si è concepito lo
stato universale [come la chiesa è una sola e unitaria nel mondo, essendo cristo uno, così dovrebbe essere per
il potere temporale/recupero e fondazione giuridica della concezione dantesca dello stato].